GRUPPO CA.FI.MA.

CODICE ETICO AZIENDALE

Revisione 4 del 25/02/2025

I. PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 Presentazione della Società

Il Gruppo Cafiero Mattioli è un’organizzazione armatoriale che si occupa di

–        proprietà e gestione di mezzi d’altura;

–        gestione e armamento di mezzi d’altura propri e di terzi;

–        assistenza tecnico-logistica alle piattaforme petrolifere

La Holding del Gruppo è la Cafiero Mattioli Finanziaria di Maria Laura Cafiero & C. – CA.FI.MA. S.p.A.

Le Società del Gruppo sono così organizzate:

–        Scinicariello Ship Management s.r.l. è una società di servizi tecnici ed amministrativi di lunga e consolidata tradizione nel settore dei trasporti marittimi. La società, che ha sede a Napoli, cura i servizi di assistenza tecnica ed amministrativa per la società del gruppo CA.FI.MA.. La Scinicariello Ship Management S.r.l. è membro delle seguenti organizzazioni internazionali: Intercargo, Intertanko, BIMCO.

–        Augusta Offshore S.p.A. e Asso Marittima Navegacao operano nel settore offshore e svolgono attività di assistenza tecnico-logistica alle piattaforme petrolifere per il loro posizionamento e durante le fasi di esplorazione, perforazione ed estrazione del greggio e del gas;

–        Synergas srl con socio unico, società armatrice e di gestione di navi gasiere.

 

Art. 2 Il Codice Etico

Il Codice Etico delle Società del Gruppo evidenzia l’insieme di valori, dei principi, e i comportamenti di riferimento, dei diritti e dei doveri più importanti rispetto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nelle Società.

L’adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare al meglio le necessità e le aspettative dei nostri clienti e dei nostri interlocutori, attraverso:

  • il rafforzamento dei valori imprenditoriali;
  • la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
  • l’interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con i dettami normativi eventualmente rilevanti, ma anche con i valori e i principi che la Società intende promuovere.

 

Il presente Codice è destinato ad essere uno strumento in continuo divenire, anche grazie al contributo che verrà da parte di coloro a cui è destinato.

 

Art. 3 Natura e Funzione del Codice

Il Codice è un documento ufficiale delle Società del Gruppo, approvato dall’organo di governance della holding CA.FI.MA. S.p.A e delle controllate che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui le Società del gruppo si rispecchiano e definisce l’etica di impresa cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

Nel curare l’osservanza dei principi valoriali fissati nel Codice Etico, le Società perseguono le seguenti finalità:

  • garantire la gestione equa, trasparente ed efficace delle transazioni commerciali, economiche e finanziarie;
  • evitare e prevenire il compimento di atti illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche commerciali scorrette da parte di coloro che operano in nome e per conto delle Società;
  • valorizzare e salvaguardare l’immagine e la reputazione delle Società, favorendo la creazione e il mantenimento di un clima di fiducia con i rispettivi portatori di interesse, interni ed esterni.
  • favorire una gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ispirata ai principi di efficacia e di efficienza, così da poter ottenere il miglior risultato in termini di output, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
  • dare concreta attuazione ai precetti espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla normativa di settore, con peculiare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Unitamente all’attuazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reato, elaborati dalle Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, l’osservanza del Codice persegue, infine, la politica di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, delle tipologie di reati-presupposto previste dalla norma citata, compiuti o tentati nell’interesse e/o a vantaggio delle Società, da parte dei soggetti operanti in posizione “apicale” o subordinata (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001).

 

Art. 4 Destinatari del Codice Etico

Sono Destinatari del presente Codice:

  • gli Organi sociali (Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato, Soci, Collegio Sindacale, Membri dell’Organismo di Vigilanza, procuratori ed eventuali altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza);
  • il Personale delle Società, (dirigenti, impiegati, operai, collaboratori esterni) formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia con rapporti di lavoro autonomi;
  • i Consulenti e i fornitori di servizi (anche professionali) non in organico;
  • i Terzi che, sebbene non svolgano attività in nome o per conto delle Società, instaurino uno stabile e continuativo rapporto con essa (ad esempio, i fornitori e i clienti abituali della Società).

 

Tutti i Destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie attività e compiti nell’ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico. È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

A fronte di ciò ogni Società del gruppo si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscono l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice stesso.

I Destinatari hanno l’obbligo di osservarne le disposizioni sia all’interno che all’esterno delle Società e in nessun caso, l’intenzione di agire nell’interesse e/o a vantaggio delle Società, giustifica il compimento di azioni, omissioni o comportamenti contrari ai principi e ai valori sanciti dal Codice Etico.

In particolare:

  • gli Organi sociali, nello svolgimento delle rispettive funzioni e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, si ispirano ai principi del Codice e devono impegnarsi all’effettiva applicazione dello stesso sia all’interno che all’esterno delle Società;
  • i dirigenti si ispirano ai principi del Codice e devono impegnarsi all’effettiva applicazione dello stesso sia all’interno che all’esterno delle Società e si impegnano a adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice Etico;
  • i Responsabili di Area e i Comandanti delle navi, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti con soggetti esterni alla società, comprese le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche (i.e. Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed altre Forze dell’ordine, ASL, Dogane etc.), si impegnano ad  adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, adeguano la loro condotta ai principi del Codice Etico e verificano il rispetto di quest’ultimo da parte dei consulenti esterni o del personale in outsourcing;
  • i dipendenti, amministrativi e marittimi, si impegnano ad adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, al rispetto alle direttive impartite dai propri superiori e all’osservanza delle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile
  • i collaboratori esterni (consulenti, fornitori abituali, etc.) sono vincolati alle previsioni del Codice Etico previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte dei suddetti soggetti.

 

Art. 5 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico

Le Società del Gruppo riconoscono rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel presente Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati d’impresa, con particolare riferimento ai reati produttivi di responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001. La violazione dei principi fissati nel presente Codice lede il rapporto di fiducia tra ciascuna Società ed il trasgressore e viene perseguita, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale delle condotte assunte e/o dall’instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un’ipotesi di reato. In particolare, l’osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante del mandato conferito agli Organi sociali – che sono passibili di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’inosservanza – nonché delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (obbligo di fedeltà) e 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice Civile. Pertanto, ogni violazione al presente Codice commessa dal personale, comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività dell’infrazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili, nonché della disciplina di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Relativamente ai Soci ed agli Organi sociali (e.g. amministratori, soci, sindaci, procuratori ed altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza) della Società, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività dell’infrazione o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa o all’esclusione. Anche per tutti gli altri Destinatari, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.

 

Art. 6 Modalità di attuazione del Codice Etico

L’attuazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascuno dei Destinatari. Questi, una volta informati, non potranno invocare a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice Etico o l’aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico della società di appartenenza. Le linee di condotta stabilite nel presente Codice prevalgono rispetto ad eventuali istruzioni contrarie impartite dall’organizzazione gerarchica interna.

La Società si impegna a garantire l’effettiva conoscenza tra i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione, nonché ad attivare un piano di formazione periodica sulle tematiche relative al presente Codice.

Il Codice Etico è visibile da parte del pubblico sul sito web https://www.cafima.it

L’organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l’Organismo di Vigilanza di ciascuna Società, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, che ne cura anche l’aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell’attività d’impresa. Ciascun Destinatario è responsabile dell’applicazione del Codice Etico nell’ambito delle aree di propria competenza.

I Destinatari possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all’Organismo di Vigilanza anche mediante la procedura di whistleblowing, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

 

II. ETICA D’IMPRESA

 

Art. 7 Principio di legalità

Le Società del Gruppo esercitano le proprie attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, dei regolamenti, degli usi e delle prassi commerciali ed in generale di tutte le normative ad essa applicabili, sia nazionali che internazionali. Su tutti i Destinatari incombe l’obbligo non solo di conoscere, ma anche di rispettare le norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie attività, tenendo ben presente che in nessun caso è tollerato il perseguimento di un interesse della Società in violazione delle norme di legge e delle altre sopra elencate.

In questo contesto, assume rilevanza anche il rispetto di principi di correttezza e deontologia professionale, in quanto il Gruppo favorisce la cooperazione tra le persone coinvolte a qualsiasi titolo in un medesimo team di lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle regole del presente Codice e non ammette alcun comportamento o azione contrari alla normativa deontologica.

Tutti i Destinatari devono assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con altri Destinatari, evitando di perseguire scopi illeciti od illegittimi, ovvero di realizzare situazioni di conflitto di interessi, in vista di un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

In nessun caso, l’interesse o il vantaggio della Società possono giustificare un comportamento disonesto.

Nella predisposizione dei contratti, sia con i clienti che con i fornitori e collaboratori esterni, la Società si impegna a inserire condizioni e clausole, trasparenti e chiare, rispettando il principio di pariteticità delle parti.

 

Art. 8 Accordi associativi

Le Società del Gruppo rifiutano qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge, alle normative di settore, al presente Codice Etico, al MOGC.

 

Art. 9 Imparzialità ed eguaglianza

Le Società del Gruppo s’impegnano al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con eventuali società controllate e collegate e con i suoi interlocutori.

Inoltre, ciascuna Società è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell’ambito dei rapporti interni che esterni.

A tal fine, si impegna, nel processo di gestione del personale:

  • a garantire comportamenti equi e giusti, nei confronti di tutti i lavoratori;
  • a selezionare e collocare nell’organigramma il personale basandosi esclusivamente sulle loro qualità lavorative, adottando criteri che tengano conto del merito, delle pregresse esperienze di lavoro, dei titoli e delle qualifiche conseguite, senza alcuna discriminazione.

 

Art. 10 Trasparenza

Nello svolgimento di tutte le sue attività, ciascuna Società si impegna, sia all’interno che all’esterno, a rispettare i seguenti principi:

  • fornire informazioni, comunicazioni ed istruzioni sia dal punto di vista economico e finanziario, che giuridico, etico e sociale, precise, chiare, vere e corrette;
  • assicurare la tracciabilità di ogni singola operazione aziendale, tramite l’adozione di procedure che garantiscano la corretta registrazione, rilevazione e conservazione della relativa documentazione;
  • ispirare l’attività aziendale ad un preciso criterio di imputabilità dei processi produttivi svolti;
  • controllare che tutti i contratti con soggetti sia interni che esterni, siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.

 

Art. 11 Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l’industria ed il commercio ed in materia di diritto d’autore

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle direttive e linee-guida del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, ciascuna Società si impegna a non assumere comportamenti, né sottoscrivere accordi con altre imprese od enti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato.

Ciascuna Società impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell’industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell’interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell’industria e del commercio.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d’autore, ciascuna Società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui.

È vietata la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore e, in particolare, sono rispettate le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i fornitori di software ed è vietato l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

 

Art. 12 Rispetto della normativa in materia di abusi di mercato

È vietato, a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, di:

  • acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
  • raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di talune delle operazioni suddette.

È inoltre vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

 

Art. 13 Lotta alla criminalità informatica

La strumentazione informatica di ciascuna Società deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne.

È pertanto vietato e del tutto estraneo a ciascuna Società un utilizzo non corretto degli strumenti informatici di ciascuna Società dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

 

Art. 14 Tutela della Privacy

Ciascuna Società assicura il pieno rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e del successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale italiana alle disposizioni del c.d. GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), con particolare riguardo ai dati sensibili attinenti alla sfera privata, le opinioni politiche e personali, l’orientamento affettivo e sessuale di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che stabiliscono relazioni con l’azienda.

Ciascuna  Società assicura, altresì, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dalla gestione dei rapporti esterni (clienti, fornitori, etc.) e pone in essere le azioni necessarie per evitare che venga fatto uso di informazioni confidenziali allo scopo di acquisire vantaggi competitivi. A tal fine, ogni Destinatario dovrà acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni e conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza e/o visione.

Ciascuna Società si impegna parimenti al rispetto dei dati personali acquisiti in occasione di accessi ai servizi telematici dell’impresa, anche se non portano alla conclusione di un contratto. Eventuali altri dati utili allo svolgimento della propria attività possono essere acquisiti, registrati ed utilizzati purché con esplicito consenso dell’interessato.

Ciascuna Società si impegna a custodire convenientemente i dati dei propri archivi, a mantenerli adeguatamente aggiornati e ad utilizzarli in conformità a questo Codice Etico e della normativa vigente. Si impegna altresì a proteggere con mezzi idonei i propri archivi contro distruzione, indebiti accessi, manipolazioni e diffusioni non autorizzate. Ciascuna Società si impegna a non cedere a terzi i dati in suo possesso salvo espressa autorizzazione degli interessati.

In particolare, non è consentito ai Destinatari, né direttamente né indirettamente:

  • rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
  • usare informazioni aziendali per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
  • fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
  • occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.

Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà della società e devono essere restituiti all’azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme vigenti.

 

Art. 15 Rapporti con la concorrenza

Ciascuna Società, e tutti i Destinatari sono impegnati nella massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione.

Nessuno può essere coinvolto in iniziative o in contatti con concorrenti (accordi a mantenere prezzi fissi, accordi su prezzi o quantità, suddivisione delle quote di mercato, etc.), che possono apparire come intese restrittive o violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre, non devono essere divulgate a concorrenti informazioni ritenute confidenziali, sensibili o riservate o coperte da segreto professionale. Allo stesso modo, non devono essere comunicati a terzi dati sensibili riguardanti i concorrenti.

Eventuali infrazioni possono causare conseguenze negative molto gravi, anche economiche e reputazionali a ciascuna Società o al Gruppo, così come a titolo di responsabilità individuale a carico del singolo, in base alla normativa vigente.

 

 

Art. 16 Tutela e salvaguardia ambientale

Ciascuna Società si impegna a realizzare politiche per la tutela e salvaguardia ambientale nel rispetto di tutti i requisiti delle norme di riferimento, delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia.

Ciascuna Società orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini aziendali e la normativa relativa alle tutele ambientali.

Nell’ambito delle diverse società del Gruppo, in funzione delle specifiche competenze e necessità, si annoverano le certificazioni ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) ISO 45001 ISO 50001.

Ciascuna Società si impegna ad operare in ogni situazione nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l’impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dell’impiego di tecnologie adeguate.

Ciascuna Società favorisce l’adesione e l’attiva partecipazione di tutto il personale agli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Ciascuna Società favorisce scelte ed investimenti funzionali a:

  • gestire le risorse energetiche in modo sostenibile, valorizzandone l’uso e riducendo gli sprechi;
  • mettere in atto misure e azioni per la prevenzione dell’inquinamento ambientale;
  • ridurre la produzione di rifiuti con incremento delle attività di recupero in luogo dello smaltimento, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti.

 

Pertanto, ai Destinatari è fatto divieto di:

  • porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e delle sostanze lesive all’ozono stratosferico;
  • condurre l’attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un’apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
  • abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  • miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
  • violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
  • falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (es. ARPA, Amministrazione Provinciale);
  • falsificare/alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche con riferimento al SISTRI – Area Movimentazione;
  • effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
  • impedire l’accesso agli insediamenti di soggetti incaricati del controllo.

Art. 17 Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata

Ciascuna Società riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

È pertanto vietato e del tutto estraneo qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell’ordine democratico dello Stato o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali afferenti l’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

Ogni Destinatario che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connessa ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell’ordine democratico deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all’Organismo di Vigilanza di ciascuna Società.

 

 

Art. 18 Rispetto della normativa in tema di tutela del patrimonio culturale

A ciascuna Società e a tutti i Destinatari è fatto divieto di:

  • impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nel cantiere e/o eventualmente rinvenuti durante le attività cantieristiche;
  • acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
  • sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene;
  • elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
  • alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
  • alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
  • trasferire all’estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto all’interno del cantiere;
  • deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all’interno del cantiere;
  • compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all’interno del cantiere;
  • compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza Artistico culturale presenti e/o rinvenuti all’interno del cantiere.

La Società si impegna a:

  • nel caso in cui la Società intenda svolgere dei lavori di ristrutturazione delle sedi societarie, verificare che non siano interessati da vincoli in quanto beni culturali o paesaggistici;
  • verificare se tra i beni mobili e immobili di proprietà della Società ovvero da questa occupati a titolo di locazione/concessione etc. ve ne siano taluni che siano stati raggiunti da una dichiarazione di notevole interesse;
  • detenere un inventario dei beni culturali presenti nel proprio patrimonio con la previsione di uno scadenziario specifico per le comunicazioni e gli obblighi imposti dal Ministero (ad es. Comunicazioni per la cessione dei beni, termini per le esportazioni temporanee, etc.).
  • prima di effettuare acquisti di beni culturali, qualificare il fornitore/l’eventuale intermediario nell’acquisto;
  • ove l’acquisto provenga dall’estero, verificare che siano state rispettate le norme locali in materia di esportazione dei beni culturali;
  • prima di compiere un acquisto di beni culturali, svolgere accurata due diligence richiedendo e analizzando la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni in uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, le qualità delle parti coinvolte nella compravendita; consultare i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni altra informazione pertinente;
  • acquistare solamente beni culturali dotati del certificato di autenticità, ove applicabile;
  • evitare in ogni caso acquisti di opere ad un prezzo sproporzionato o a condizioni anomale rispetto a quello di mercato.
  • evitare acquisti (o vendite) di opere di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente ovvero acquisti di opere per importi molto elevati da una società con capitale sociale ridotto.

 

Art. 19 Conflitti di interesse

In linea di massima esiste un conflitto di interessi quando il perseguimento dell’interesse di ciascuna Società da parte di un soggetto a ciò preposto (amministratore, dipendente, collaboratore, …) confligge con uno o più interessi personali, facenti capo al medesimo, di modo che non è possibile adottare un comportamento che consenta di soddisfare contemporaneamente l’interesse personale e quello sociale.

I conflitti di interesse che coinvolgono i Destinatari, siano essi “reali”, ossia effettivi, o “potenziali”, ossia possibili ma non attuali, devono essere resi noti alla Società attraverso una dichiarazione sottoscritta, da compilarsi immediatamente, non appena se ne ravvisi l’esistenza. Sono fatte salve le norme codicistiche vigenti.

 

III. GESTIONE DEL PERSONALE

 

Art. 20 Valorizzazione del personale

Ciascuna Società riconosce nel capitale umano un fattore di fondamentale importanza nello sviluppo dell’attività aziendale, da valorizzare secondo le effettive potenzialità del singolo. Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore, ciascuna Società assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Ciascuna Società si impegna ad adottare comportamenti orientati, in via generale, al rispetto dei diritti dei lavoratori ed in particolare a:

  • non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
  • non impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare;
  • non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato”;
  • garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
  • rispettare il diritto dei lavoratori a aderire alle Organizzazioni Sindacali;
  • non effettuare alcun tipo di discriminazione;
  • non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
  • adeguare l’orario di lavoro alle leggi e agli accordi nazionali e locali;
  • retribuire i dipendenti rispettando il CCNL.

 

La tutela adeguata del personale impegnato sulle navi – in termini di sicurezza e salute sul lavoro dell’equipaggio e dei passeggeri e garanzia dei diritti dei lavoratori – è assicurata dalla corretta attuazione del Safety Management System, nella parte in cui definisce:

– le ore di riposo del personale di bordo;

– le visite mediche da effettuare;

– i requisiti medico ed igienici richiesti sulle navi;

– la politica del Gruppo su droghe e alcool.

 

Art. 21 Principio di Organizzazione Gerarchica

Ciascuna Società si conforma al principio secondo cui ogni singola persona, sulla base del proprio livello di collocazione nell’organigramma aziendale, è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni. In tal modo, il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale esercita l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo sulle attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati, del cui operato risponderà in base alla legge.

 

Art. 22 Tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro

Ciascuna Società promuove ogni azione diretta a far sì che non si presentino rischi significativi per la salute e sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad una verifica periodica delle fonti di rischio potenziali ed alla loro neutralizzazione.

Nell’ambito delle diverse società del Gruppo, si annoverano le certificazioni ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e ISO 45001 (Sistema di gestione della Sicurezza).

Per le attività di trasporto sulle navi le società del gruppo hanno adottato il Safety Management System, sistema manageriale per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e prevenire l’inquinamento dell’ambiente attraverso controlli da parte del personale di bordo, del personale di terra e da parte degli ispettori. Quindi la compagnia propone, attraverso la corretta esecuzione del SMS, di raggiungere gli obiettivi previsti dal codice ISM.

Fermo che è vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro e che le violazioni verranno sanzionate secondo le normative applicabili, la Società tiene particolarmente alla salute dei propri dipendenti e collaboratori per cui favorisce i comportamenti sani e di tutela del diritto alla salute.

Ciascuna Società è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.

Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del RSPP ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Chiunque riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il RSPP, secondo le rispettive competenze.

Ogni Destinatario non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti i Destinatari sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro.

 

Art. 23 Selezione e reclutamento del personale

Ciascuna Società seleziona e assume il personale adottando adeguate procedure tali da garantire pari opportunità evitando favoritismi, nepotismi, discriminazioni e/o clientelismo.

Il personale è assunto con regolare contratto; non sono ammesse forme di contratto irregolari, né sfruttamenti di altre forme di collaborazione. Il personale dovrà ricevere chiare informazioni relative a:

  • Funzioni e mansioni;
  • Retribuzioni e contribuzioni come da Contratto Collettivo Nazionale;
  • Procedure di prevenzione di eventuali rischi per la salute.

La Società si impegna a verificare alla costituzione del rapporto di lavoro che il personale abbia correttamente recepito e compreso le informazioni.

Ciascuna Società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti e affini entro il quarto grado, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società.

La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Ciascuna Società si impegna a non assumere personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge.

Ciascuna Società, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicabile.  Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall’avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette.

Pertanto, ai Destinatari viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.

L’assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la Società ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato. Qualora l’assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

 

Art. 24 Percorsi di Carriera

Ciascuna Società favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza a cura dei soggetti che hanno effettivamente lavorato con l’interessato, nonché le competenze e le capacità, l’esperienza maturata e l’anzianità all’interno della Società stessa.

 

Art. 25 Rapporti interpersonali e divieto di discriminazioni

Ciascuna Società richiede, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e/o collaboratori esterni un comportamento improntato ai criteri di lealtà, rispetto, fiducia e collaborazione reciproca.

Nell’ambito di tale cultura aziendale, la Società s’impegna alla condivisione con il personale dipendente delle difficoltà legate alle peculiarità delle dinamiche produttive, anche nell’ottica delle possibilità di sviluppo e favorisce forme di collaborazione ed affiancamento tra neo–assunti e dipendenti di maggiore esperienza.

Ciascuna Società vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di mobbing operata nei confronti di un soggetto in relazione all’età, al genere, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge, e promuove l’organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

Ciascuna Società sanziona inoltre ogni manifestazione, compreso l’uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.

 

Art. 26 Gestione dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro che ciascuna Società instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la società contrasta ogm forma di favoritismo o discriminazione.

La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest’ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell’osservare le disposizioni impartite dai soggetti “apicali” assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.

Il personale è tenuto all’obbligo di fedeltà nei confronti della Società non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d’ufficio.

 

IV. RELAZIONI ESTERNE

Art. 27 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (P.A.)

I rapporti di ciascuna Società con pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, impiegati pubblici sono improntati alla massima trasparenza, lealtà e correttezza.

In particolare, sono vietati favoreggiamenti, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nella gestione dei rapporti con la P.A. per indurla ad assumere posizioni o decisioni a lei favorevoli in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice o comunque prevaricando i legittimi interessi di soggetti terzi.

Specificatamente, ciascuna Società non instaura alcun tipo di incarico professionale con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o altri esponenti della P.A. che abbiano personalmente partecipato o potrebbero partecipare ad operazioni vantaggiose per la Società.

In particolare, nel corso di una trattativa di affari con la Pubblica Amministrazione ciascuna Società si impegna a:

  • non esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. o loro congiunti o parenti a titolo strettamente personale;
  • non sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti.

 

E’ fatto espresso divieto ai Destinatari di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore di tali soggetti o di altri da questi indicati, al fine di far venir meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse di ciascuna Società, se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nello specifico regolamento e documentate in modo adeguato.

È fatto divieto a tutti i Destinatari che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

In occasione della partecipazione, o indizione, di gare pubbliche e/o appalti per la fornitura di beni e/o servizi, ciascuna Società mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.  Sono vietate pressioni o altri

comportamenti illeciti da parte di coloro che operano in nome o per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la P.A., o con i privati partecipanti alle gare pubbliche o comunque con i Destinatari dell’affidamento diretto, volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

 

Art. 28 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Ciascuna Società collabora attivamente con l’Autorità giudiziaria, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

Ciascuna Società garantisce la massima disponibilità e impegno per assicurare che sia attuata in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della giustizia, soprattutto nell’ambito delle dichiarazioni rese dai Destinatari all’Autorità Giudiziaria e, comunque, in generale, nell’ambito della gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.

In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari devono attenersi a principi di comportamento ispirati alla onestà, correttezza e trasparenza qualora siano convocati dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Ciascuna Società si obbliga a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria ed alla propria Associazione di categoria di aver subito

  • un’estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
  • un tentativo di concussione.

 

Art. 29 Rapporti con gli “stakeholders”.

Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, sensibilizzandosi alle esigenze degli “stakeholders”, anche potenziali, e fornendo agli stessi informazioni veritiere, accurate, complete e corrette. Tali rapporti vengono gestisti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le basi per un rapporto, solido e duraturo, di fiducia reciproca.

Ciascuna Società persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative dei propri

interlocutori e pretende che gli stessi siano trattati, sempre, in modo corretto ed onesto. Pertanto, esige Destinatari che ogni rapporto e contatto con terzi sia improntato ad onestà e correttezza professionale.

 

Art. 30 Rapporti con i fornitori

Nella gestione dei rapporti con i propri fornitori, Ciascuna Società si impegna a far rispettare, sempre e ovunque, i principi di correttezza, di legalità, trasparenza, e vieta ogni tipo di atto illecito o comportamento irresponsabile, da cui la Società possa sia direttamente o indirettamente trarne vantaggio. Tutti i Destinatari, nei loro rapporti con i fornitori, devono osservare, sempre e ovunque, il principio di imparzialità e indipendenza dei rapporti, al fine di non ledere l’immagine della Società.

In ambito internazionale, ciascuna Società presta una particolare attenzione alla selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate sui fornitori e delle verifiche eseguite sulle forniture.

La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; dell’offerta; della convenienza economica; dell’idoneità tecnica e professionale; della competenza ed affidabilità.  I prodotti e/o servizi forniti devono in ogm caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l’impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.  In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, ciascuna Società intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.  Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Società verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

I rapporti con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali outsourcers si basano sui medesimi principi e criteri selettivi. Ciascuna Società a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice

È fatto espresso divieto ai Destinatari di richiedere o pretendere dai fornitori/consulenti favori, doni e/o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Società di riferimento.

Al termine del rapporto e, comunque, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, ciascuna Società verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. A tal fine, si conforma alle prescrizioni imposte dalla normativa tributaria.

Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.

 

Art. 31 Rapporti con Partner commerciali e Competitor

Ciascuna Società impronta i rapporti con i propri partner commerciali e le imprese concorrenti alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.  La raccolta di informazioni sulla concorrenza deve rispettare la normativa sulla privacy ed escludere ogni forma di pressione su dipendenti o ex dipendenti, su clienti o su fornitori di concorrenti.

Ogni Destinatario deve astenersi dal fornire alla concorrenza informazioni concernenti la propria politica imprenditoriale e, in generale, ogni tipo di informazione che possa ridurre o pregiudicare i vantaggi competitivi dell’azienda.

 

Art. 32 Rapporti con Sindacati e Associazioni

Ciascuna Società mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali, ove presenti, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l’Azienda.

Ciascuna Società non promuove e concede finanziamenti di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, sindacati e associazioni, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

In ogni caso, l’erogazione del contributo presuppone una deliberazione dell’Organo amministrativo e la determinazione di una destinazione chiara e documentabile delle risorse.

Tutte le relazioni, che ciascuna Società intrattiene con sindacati, associazioni e partiti politici sono basate sul rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, lealtà e collaborazione, del presente Codice Etico e ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad evitare ogni tipo di conflitto di interesse.

 

Art. 33 Regali ed altre utilità

É vietato chiedere, offrire, accettare o promettere direttamente o indirettamente, regali, servizi, inviti, ospitalità, viaggi, pranzi, cene, campioni, biglietti gratuiti, vantaggi economici o altro benefit di qualsiasi natura, da, o a, un soggetto privato e/o l’Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, che eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra ciascuna Società e il citato soggetto privato e/o l’Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità.

Tale divieto è assoluto, indipendentemente dal valore, in caso di soggetto pubblico e/o l’Ente da esso rappresentato, oppure quando il benefit è costituito da contanti o valori equivalenti (carte regalo o buoni).

La fornitura di prodotti per uso privato direttamente al collaboratore o ai familiari di quest’ultimo non è in alcun modo consentita.

I Destinatari non chiedono e non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, né accettano da un proprio subordinato per sé o per altri direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, a prescindere dal valore di quest’ultimi, quando queste rappresentino un corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alle sue mansioni d’ufficio.

Chiunque riceva regali o altre utilità nelle suddette circostanze è tenuto ad informare tempestivamente l’OdV della propria società. Il medesimo obbligo di segnalazione incombe anche su chi sia venuto a conoscenza di tali fattispecie di infrazione riguardanti altri dipendenti. I regali e le altre utilità indebitamente ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione della società che li destina a finalità istituzionali.

 

Art. 34 Rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione

I rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sono di esclusiva competenza degli organi di governance o dai loro delegati. Senza la preventiva autorizzazione, i Destinatari devono astenersi – fatti comunque salvi i diritti che l’ordinamento garantisce a ciascuno in tema di libertà d’opinione – dal rilasciare a rappresentanti della stampa, di altri mezzi di comunicazione nonché a qualsiasi terzo dichiarazioni od interviste o comunque dal lasciar trapelare anche semplici notizie riguardanti gli affari della società ovvero l’organizzazione di lavoro della stessa. Le dichiarazioni eventualmente rese dovranno essere comunque veritiere, chiare, non ambigue e non strumentali.

 

V. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 35 Uso dei beni aziendali

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale e immateriale di proprietà di ciascuna Società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, i dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all’attività ed ai dipendenti della specifica Società.

Ogni Destinatario è responsabile dei beni aziendali che gli sono affidati e deve utilizzarli con diligenza, evitando usi privati o impropri.

È vietato l’utilizzo di tutti i beni aziendali per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

In particolare, le risorse informatiche, di rete e la posta elettronica:

  • devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
  • vanno utilizzate nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica adottate da ciascuna Società;
  • non vanno impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l’immagine da ciascuna Società;
  • in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati.

 

 

Art. 36 Gestione di documenti e sistemi informatici

Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

E’ vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E’ altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l’occultamento di documenti veri.

È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di ciascuna Società del Gruppo o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate.

È vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

È vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

È vietata l’utilizzo all’interno di qualsiasi  Società del Gruppo di software privi della licenza d’uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

 

Art. 37 Gestione e amministrazione contabile

Ciascuna Società fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al Codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

Ciascuna Società adotta un sistema di contabilità conforme alle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione e ai criteri indicati dalla legge e dai principi contabili italiani ed internazionali.

Tutti i Destinatari devono garantire sempre e comunque:

  • la verità, completezza e tempestività delle informazioni contabili;
  • che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
  • l’accurata registrazione contabile e tracciabilità di ciascuna operazione.

Ciascuna Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati fondi in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell’operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

È fatto espresso divieto per tutti i Destinatari ed in particolare, agli amministratori, ai soci, ai sindaci, di rappresentare – nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette ai soci e/o ai terzi – fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i Destinatari ovvero cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da

soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all’interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

È vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

Art. 38 Controllo interno e rapporto con gli organi di controllo e vigilanza

Ciascuna Società s’impegna a diffondere e promuovere procedure di controllo interno ed a responsabilizzare il personale al rispetto delle stesse, in relazione alle funzioni svolte ed ai compiti assegnati. Ogni Destinatario deve conservare la documentazione di ogni atto aziendale eseguito per consentire in ogni momento una facile ed immediata verifica sulle motivazioni e le caratteristiche dello stesso.

Nei rapporti con gli organi di controllo, ciascuna Società si astiene da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo all’attività di vigilanza, impegnandosi ad eseguire le azioni correttive suggerite, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte, nonché a fornire informazioni e documentazioni chiare, complete e veritiere.

Art. 39 Bilancio ed altre comunicazioni sociali

Il bilancio d’esercizio e le relazioni allegate di ciascuna Società sono documenti redatti secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, secondo le previsioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, gli amministratori, i sindaci, i soci e tutti i Destinatari di ciascuna Società comunque coinvolti in tale attività devono:

  • rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
  • facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo sia interne che esterne;
  • presentare all’assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
  • fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

 

Art. 40 Antiriciclaggio

I Destinatari non devono essere implicati o coinvolti, neanche a titolo di concorso, in operazioni che possano sostanziare la ricettazione di beni provenienti da reato ovvero il riciclaggio di proventi da attività criminose o, in genere, illecite.

Nello svolgimento della loro attività, ciascuna Società può erogare contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e organismi non-profit, finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile e fiscale.

 

Art. 41 Gestione dei flussi finanziari

È vietato sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita; ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l’identificazione della loro provenienza.

È fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni. A tal fine, ciascuna Società ed i Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.

Ciascuna Società si impegna a verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili ad una Società ha l’obbligo di informare il proprio superiore e l’OdV della Società affinché si provveda alle opportune denunce.

 

Art. 42 Corruzione tra privati

E’ vietato dare o promettere denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, distributori, franchisee, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc., da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

 

Art. 43 Illeciti in materia societaria

In conformità all’assoluto rispetto delle norme di legge vigenti in materia, ciascuna  Società dispone la piena osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società.

Tutti i Destinatari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

 

 

Art. 44 Divieto di impedire controlli

È vietato impedire od ostacolare, attraverso qualsiasi condotta, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

 

Art. 45 Divieto di illecita influenza sull’assemblea

È vietato a chiunque di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

 

Art. 46 Divieto di aggiotaggio

È vietato diffondere notizie false o porre in essere qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non o per i quali è stata o meno presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incidere in maniera significativa sull’affidamento nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L’utilizzo, al fine di trarne un vantaggio, di informazioni riservate relative ad una specifica Società del Gruppo o ad altri soggetti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, può pertanto costituire violazione di legge.

È vietato l’utilizzo di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari di una specifica Società del Gruppo da parte dei Destinatari nonché la diffusione di informazioni relative a titoli e strumenti finanziari quotati in borsa.

Le informazioni interne devono essere divulgate solo al personale e ai collaboratori di una Società del Gruppo che abbiano effettivamente necessità di conoscerle, e non devono essere comunicate a terzi.

 

Art. 47 Divieto di ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Ciascuna Società e i Destinatari effettuano con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

È vietato esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge e al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione). È vietato omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Tali principi vanno osservati anche in relazione a informazioni relative a beni posseduti o amministrati da ciascuna Società per conto di terzi.

È vietato in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ostacolare le funzioni delle medesime.

 

Art. 48 Divieto di eseguire operazioni illecite sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è vietato acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

 

Art. 49 Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori

È vietato effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori stessi.

 

Art. 50 Obbligo di comunicazione del conflitto di interesse

Nel caso sussistano le condizioni, gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una Società del Gruppo con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 D. Lgs. 58/98, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del predetto D. Lgs. 58/98, del D. Lgs. 385/93, della L. 576/82 o del D. Lgs.124/93, ai sensi dell’art. 2391, I comma del Codice Civile, hanno l’obbligo di dare notizia agli organi sociali e all’organo di controllo e vigilanza della Società di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, il predetto soggetto abbia in una determinata operazione della Società.

 

Art. 51 Divieto di indebita restituzione dei conferimenti

In ciascuna Società del Gruppo al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, è vietato anche mediante condotte dissimulate, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o di liberare i medesimi dall’obbligo di eseguirli.

 

Art. 52 Divieto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve

In ciascuna Società del Gruppo è vietato anche mediante condotte dissimulate, ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

 

Art. 53 Divieto di formazione fittizia del capitale

In ciascuna Società del Gruppo è vietato, anche mediante condotte dissimulate, di formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

In Ciascuna Società del Gruppo è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

 

Art. 54 Gestione dei finanziamenti pubblici

In ciascuna Società del Gruppo è vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altro ente pubblico o dalla Unione europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l’ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

Nell’ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l’ottenimento di finanziamenti agevolati, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l’utilizzo vincolato.

 

Art. 55 Principi di correttezza amministrativa, commerciale e finanziaria

In ciascuna Società del Gruppo qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne.

I rapporti con fornitori e clienti devono essere improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione.

Il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

È vietato effettuare prestazioni in favore dei soci, collaboratori, consulenti e di eventuali altre società controllate e collegate che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

In nessuna Società del Gruppo nessun pagamento di valore pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente può essere effettuato in contanti.

In ciascuna Società del Gruppo è vietato fatturare prestazioni non effettivamente erogate, sovra-fatturare utilizzando tariffe maggiori rispetto a quelle previste per la prestazione effettivamente erogata; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

 

Art. 56 Votazioni in assemblea

In ciascuna Società del Gruppo è vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

 

VI. PRINCIPI ETICI PER I FORNITORI

 

Art. 57 Rispetto dei diritti umani e condotta etica

Ciascuna Società è consapevole dell’impatto economico e sociale della sua attività.

L’approccio responsabile è centrale nella strategia di ogni Società del Gruppo e si basa su due linee principali: il rispetto dei diritti umani in tutta la sua catena di approvvigionamento e la condotta etica nelle sue attività.

L’approccio di ciascuna Società si basa sul rispetto e la promozione dei principi internazionali universalmente riconosciuti, in particolare: la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui diritti fondamentali del lavoro, nonché le convenzioni che riguardano l’ ILO cosi come le otto convenzioni fondamentali e le linee guida dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo).

Ciascuna Società si impegna a rispettare e promuovere il rispetto di tali principi internazionali nel suo campo di attività, agendo quindi con la dovuta diligenza nello svolgimento delle sue attività, tenendo in considerazione il Paese e i contesti locali in cui opera, valutando e controllando gli impatti generati con le sue attività ed evitando, in particolare, ogni complicità in violazione di diritti umani nell’ambito delle sue relazioni con i partner commerciali o con gli enti governativi o non governativi.

Ciascuna Società ha come priorità lo sviluppo di attività imprenditoriale esercitata nel rispetto dell’etica e della legalità. Definisce quindi i principi per i propri dipendenti e fornitori, al fine di instaurare pratiche commerciali responsabili. Nei confronti dei suoi fornitori, ciascuna Società ribadisce in questo documento gli impegni che si aspetta da questi in termini di etica commerciale.

Ciascuna Società desidera stabilire rapporti di fiducia e lealtà con i propri fornitori in tutti i paesi in cui opera e in tutte le categorie di prodotti e servizi coinvolte.

Queste relazioni garantiscono il successo comune, che non può che essere fondato su pratiche commerciali esemplari, rispettose dell’etica e della legalità.

Ciascuna Società si aspetta in tal modo dai suoi fornitori un impegno a rispettare i seguenti principi in tutte le fasi del rapporto commerciale.

 

Art. 58 Rispetto della legalità

Ogni fornitore deve garantire che rispetterà la legislazione in vigore nel paese dove si trova la sua sede sociale e quella dei paesi in cui sono situati i suoi siti di produzione, in particolare quella in cui i prodotti sono destinati a essere commercializzati dalla società.

Ciascuna Società si aspetta che i propri fornitori adottino tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per i propri dipendenti, nel rispetto delle disposizioni locali e internazionali e attraverso l’implementazione delle migliori pratiche professionali.

Ciascuna Società si aspetta che ogni fornitore si impegni a rispettare tutte le leggi nazionali e dei trattati internazionali in vigore in materia di proprietà intellettuale, sia nel caso di marchi che nel caso di brevetti, e in particolare si impegna ad astenersi da qualsiasi atto di contraffazione.

 

Art. 59 Tutela del diritto della concorrenza

Per ciascuna Società il diritto della concorrenza garantisce una concorrenza sana e leale tra le imprese, che è un fattore importante nella crescita e nell’ innovazione.

Ciascuna Società si aspetta che i fornitori comunichino un prezzo consigliato di vendita ma non partecipino ad accordi di fissazione dei prezzi, a accordi di spartizione di quote di produzione o di vendita, e più in generale a qualsiasi pratica che ostacoli il libero esercizio della concorrenza, in particolare quelle che intendono spingere un concorrente fuori dal mercato o limitare l’accesso al mercato per i nuovi concorrenti con mezzi illegali.

 

Art. 60 Conflitti di interesse

Un conflitto di interessi è una situazione commerciale in cui il potere di prendere decisioni indipendenti e oneste o di valutazione da parte di un dipendente di ciascuna Società può essere influenzato o alterato da considerazioni personali.

Queste situazioni possono derivare da:

  • legami di amicizia o di famiglia diretti o indiretti tra i rappresentanti del fornitore e dei dipendenti di ciascuna Società che si occupano di acquisti, o che potrebbero influenzare gli acquisti;
  • il coinvolgimento di ex dipendenti della società che diventino rappresentanti del fornitore;
  • l’intervento dei dipendenti di ciascuna Società o persone vicine a loro che sono manager o soci diretti o indiretti della società del fornitore o una delle sue controllate.

 

Qualsiasi legame personale o familiare tra il fornitore e le persone coinvolte nel processo di acquisto, laddove suscettibile di influenzare la vendita di prodotti o servizi a ciascuna Società in senso non favorevole ai clienti o alla Società o in senso generale contrario ai principi del MOGC e del presente Codice Etico, deve pertanto essere evitato.

Se un fornitore si trova a rischio di un conflitto di interessi potenziale od evidente, deve informare gli Amministratori e l’OdV della Società di riferimento.

Art. 61 Rifiuto di qualsiasi atto di corruzione

Ogni regalia diretta o indiretta per i Destinatari coinvolti nella relazione di acquisto a qualsiasi livello o con il potere di influenzare la decisione di acquisto è severamente vietata a prescindere dallo scopo e dalla forma.

A tutti i fornitori è vietato: fare offerte a o accettare richieste da qualsiasi dipendente di ciascuna Società in materia di benefici economici o vantaggi in forma di sconti, regali, viaggi, inviti, prestiti, premi o qualsiasi altro vantaggio in occasione della vendita di prodotti e servizi per la Società.

Inviti al personale di ciascuna Società per viaggi organizzati dal fornitore possono essere previsti se questi eventi sono di natura strettamente professionale e sono direttamente connessi alle funzioni della persona interessata.

 

Art. 62 Garantire la riservatezza.

Tutte le informazioni divulgate di ciascuna Società devono essere considerate come confidenziali in relazione ad altri clienti attuali o potenziali del fornitore, nonché ai loro fornitori, prestatari o subappaltatori.

Tutte le informazioni relative al rapporto commerciale tra il fornitore e ciascuna Società possono essere utilizzate solo in stretta relazione a tale rapporto, e non possono in nessun caso essere comunicate a terzi senza il previo consenso scritto della Società.

Ogni fornitore deve garantire la corretta attuazione e il rispetto rigoroso degli accordi di riservatezza dei dipendenti o di qualsiasi altra parte interessata coinvolta.

Ciascun fornitore si impegna ad informare e a sensibilizzare i propri dipendenti in relazione al rispetto di questi principi.

La maggior parte dei principi enunciati sono disciplinati da disposizioni nazionali e internazionali legislative e regolamentari che prevedono sanzioni pecuniarie e giudiziarie che possono essere potenzialmente molto rilevanti per le imprese e i manager che le violano.

Qualsiasi fornitore che non rispetti questi principi rischia di essere ritenuto responsabile e danneggiare l’immagine della sua società.

Indipendentemente dalla qualità e competitività dei loro prodotti, i fornitori potrebbero anche pregiudicare le loro possibilità di essere selezionati e le loro relazioni commerciali con ciascuna Società del Gruppo potrebbero essere interrotte.

Al fine di garantire un legame di fiducia tra tutte le parti coinvolte, ciascuna Società si aspetta che anche i propri fornitori adottino misure di informazione e sensibilizzazione, ed implementino principi di riferimento sull’etica e l’integrità nell’ambito delle loro relazioni con i propri fornitori, prestatari e subappaltatori.

 

VII. IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA

 

Art. 63 Compagine sociale

Ciascuna Società vigila affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all’oggetto sociale, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e confliggente con la Società.

Ciascuna Società coinvolge tutti i soci nell’adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza. Ciascuna Società garantisce ai soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

 

Art. 64 Organi amministrativi

Gli organi amministrativi di ciascuna Società del Gruppo svolgono le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Gli amministratori nel rispetto degli obblighi di legge sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

L’amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

L’organo amministrativo in ogni Società del Gruppo assume l’impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto dalla Società.

 

Art. 65 Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale e i revisori unici in carica formalmente nominati in ciascuna Società del Gruppo, adempiono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.  Il Collegio o il Revisore in ciascuna Società del Gruppo cura altresì l’informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni. È assicurato al Collegio sindacale e al Revisore il libero accesso alle documentazioni, ai dati ed informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.

 

Art. 66 Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai fini dell’applicazione dei principi enunciati nel presente Codice, l’OdV di ciascuna Società del Gruppo dovrà:

  • monitorare l’applicazione dello stesso da parte dei Destinatari accogliendo eventuali segnalazioni;
  • relazionare periodicamente agli Organi sociali segnalando eventuali sue violazioni;
  • esprimere pareri in merito alla revisione delle politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
  • provvedere, ove necessario, a proposte di revisione del Codice Etico.

 

Art. 67 La procedura di whistleblowing

Ciascuna Società garantisce l’operatività di una comune procedura di whistleblowing in conformità alla normativa vigente.

Art. 68 Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare. Pertanto, quest’ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni in esso contenute al fine di

identificare in modo dettagliato precetti comportamentali la cui violazione da luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.

 

 

Art. 69 Raccordo con le norme di cui al d.lgs. 231/2001 e altre disposizioni applicabili

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto, del Codice civile, del Codice penale e del d.lgs. n. 231/2001, con riferimento alle fattispecie delittuose applicabili all’attività di ciascuna Società, nonché del CCNL, così come di ogni altra legge speciale e regolamentare al tempo vigente.

Nell’aspetto comportamentale, il presente Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottata da ciascuna Società con finalità di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente adottato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico recepisce automaticamente ed obbliga i Destinatari all’osservanza di ogni norma, presente e futura, definitoria di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente o, comunque, finalizzata, alla prevenzione della criminalità d’impresa.